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Redazione
ANNO XIVmartedì 13 Ottobre 2026
questione

La “nuova montagna” a colpi di quota: criteri in arrivo, fondi in bilico e la protesta dei comuni

La questione sembra tecnica, ma sta diventando politica: la Legge 12 settembre 2025, n. 131 (ribattezzata da molti “Nuova Montagna”) rimette mano al modo in cui lo Stato definisce e sostiene i territori montani. Il passaggio decisivo – e oggi più controverso – è l’adozione di un DPCM che dovrà fissare criteri e relativo elenco dei “Comuni montani “ai fini della legge, usando dati ISTAT e un’intesa in Conferenza Unificata.

In breve

  • Il Governo deve adottare un DPCM con i criteri per classificare i Comuni montani ai fini della legge 131/2025.
  • I criteri discussi ruotano intorno a quota, pendenza e (come correttivo) altimetria media.
  • La posta in gioco è concreta: dall’elenco dipende una parte della ripartizione delle risorse, a partire dal FOSMIT.
  • Nel frattempo, una clausola “ponte” evita il vuoto: le classificazioni vigenti continuano ad applicarsi finché la nuova non entra in vigore.

Il nodo: l’articolo 2 e i criteri “che circolano”

Quando si legge la formula “25% sopra i 600 metri, pendenza e altimetria media”, in pratica ci si riferisce ai parametri orografici (cioè legati alla forma fisica del territorio) che stanno orientando la bozza di decreto.

I criteri che vengono ricostruiti nelle sintesi circolate in queste settimane sono, in sostanza:

  • Criterio principale “doppio”: un Comune è montano se:
    • almeno il 25% del territorio comunale è sopra i 600 metri s.l.m., e
    • almeno il 30% della superficie ha pendenza superiore al 20%.
  • Criterio di “riequilibrio geografico”: può essere montano anche un Comune con altimetria media superiore a 500 metri s.l.m. (un correttivo pensato per non far pesare ovunque, allo stesso modo, soglie che favorirebbero i rilievi più elevati).
  • Criterio “di salvaguardia” per casi particolari: possono essere inclusi anche Comuni con altimetria media almeno 300 metri, se il loro territorio è totalmente intercluso (cioè completamente circondato) da Comuni classificati montani.

Cosa significa “pendenza 20%”?

Una pendenza del 20% vuol dire che, ogni 100 metri in orizzontale, il terreno “sale” di 20 metri. È una misura tipica per descrivere quanto un territorio sia ripido: più cresce la percentuale, più aumentano difficoltà di accesso, costi di manutenzione e complessità dei servizi.

Perché è esplosa la tensione: un elenco che “vale oro”

Il punto non è nominalistico: quell’elenco incide sulla platea dei destinatari e, soprattutto, sulla ripartizione di risorse che la legge collega alla “montagna” (a partire dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane).

Le sintesi rese note durante il confronto istituzionale di dicembre indicano un effetto molto rilevante: la platea dei Comuni montani si ridurrebbe sensibilmente. In alcune ricostruzioni si passa a 2.844 Comuni riconosciuti montani, contro una platea oggi più ampia che comprende Comuni totalmente e parzialmente montani (i numeri variano a seconda della classificazione di riferimento e dell’aggiornamento statistico). È proprio questa “sforbiciata” – percepita come penalizzante in molte aree appenniniche – ad aver acceso la miccia.

Due chiarimenti aiutano a capire la partita:

  1. “Comune montano” ai fini della legge 131/2025 non coincide automaticamente con tutti i regimi speciali esistenti: la stessa legge precisa che questa classificazione non vale per alcune misure (si veda sotto PAC e IMU).
  2. La legge prevede anche un secondo passaggio: un ulteriore DPCM dovrà individuare, dentro l’elenco dei Comuni montani, quali Comuni saranno destinatari delle misure di sostegno previste dalla legge, ponderando criteri geomorfologici e parametri socioeconomici. In altre parole: non basta “entrare” nell’elenco per avere automaticamente tutto.

Risorse: FOSMIT, misure e clausole di salvaguardia

La legge interviene sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) e ne collega il riparto alla nuova classificazione: una parte delle risorse destinate a Regioni ed enti locali viene ripartita sulla base della classificazione dei Comuni montani. È qui che la “geografia amministrativa” diventa finanza pubblica: cambiare confini e criteri significa potenzialmente ridisegnare flussi di risorse.

Ci sono però due “paracadute” importanti da conoscere:

  • Clausola ponte (continuità): finché la nuova classificazione non entra in vigore, continuano ad applicarsi le disposizioni – anche regionali – e le misure collegate alle classificazioni vigenti al momento dell’entrata in vigore della legge.
  • Esclusioni esplicite: la classificazione della 131/2025 non si applica ai fini delle misure della Politica Agricola Comune (PAC) e non incide sull’esenzione IMU per i terreni agricoli ubicati in Comuni montani, che restano regolate dalle rispettive discipline di settore.

Tempi e prossime tappe: perché si parla del 13 gennaio 2026

La tempistica prevista dalla legge ha incontrato un intoppo politico-istituzionale: in Conferenza Unificata e nel confronto con le Regioni è emersa la richiesta di un approfondimento e di più tempo per arrivare a una proposta condivisa. A fine dicembre, il Ministro per gli Affari regionali ha indicato come termine “definitivo” il 13 gennaio 2026 per chiudere il lavoro di mediazione. Ad oggi (12 gennaio 2026), quindi, la partita è ancora aperta e il nodo resta lo stesso: trovare criteri che reggano sul piano tecnico e non spacchino il Paese sul piano politico.

Dalla Valle del Serchio ai Consigli comunali: una mobilitazione dal basso

La protesta, però, non resta sul piano nazionale. Nel nostro caso, l’iniziativa parte dai Comuni della Valle del Serchio, dove diversi Consigli comunali hanno discusso e condiviso prese di posizione sui “criteri di classificazione” e sull’“adeguamento delle risorse” legate alla montagna.

A titolo di esempio – e solo  per conoscenza diretta – si richiama il caso del Comune di Camporgiano (LU), che ha formalizzato la propria posizione con un atto consiliare approvato all’unanimità: un documento che chiede, in sostanza, criteri più equilibrati (non ridotti a sole soglie altimetriche e di pendenza) e un allineamento tra perimetro dei beneficiari e dotazioni finanziarie, per evitare che l’operazione si traduca in una redistribuzione percepita come ingiusta, soprattutto lungo la dorsale appenninica.

Il dato politico è questo: quando i Consigli comunali “mettono nero su bianco”, la questione smette di essere una disputa da addetti ai lavori e diventa una richiesta istituzionale dal territorio, replicata e rilanciata anche oltre la valle.

Il paradosso politico

La 131/2025 nasce con l’ambizione di ridurre divari e rafforzare servizi e diritti nei territori montani. Ma il primo decreto attuativo rischia di produrre l’effetto opposto: trasformare la “montagna” in un elenco più stretto, più selettivo e quindi inevitabilmente più conflittuale. Il paradosso è tutto qui: una legge pensata per unire rischia di aprire una frattura tra territori che si sentono montani per storia, economia e fragilità, ma potrebbero non esserlo più secondo nuove soglie esclusivamente orografiche.

Appendice – Fonti essenziali

  • Gazzetta Ufficiale – Legge 12 settembre 2025, n. 131 (“Nuova Montagna”): articoli su classificazione, FOSMIT, clausola ponte.
  • ANCI – Esito Conferenza Unificata del 18 dicembre 2025: sintesi dei criteri discussi e delle criticità segnalate.
  • Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie (Presidenza del Consiglio) – Comunicati su tempi e rinvii (scadenza indicata: 13 gennaio 2026).
  • Conferenza delle Regioni – Comunicati sul rinvio e sul confronto con il Governo.
  • UNCEM – Approfondimento “Nuova classificazione dei Comuni montani: il punto” (dicembre 2025).
  • ANCI Toscana / Regione Toscana – Posizioni e note critiche sui criteri e sugli effetti in area appenninica.
  • Comune di Camporgiano – Repertorio atti online: delibere/atti relativi a criteri di classificazione e adeguamento risorse.

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