Domenica 22 e lunedì 23 marzo gli elettori saranno chiamati alle urne per un referendum popolare confermativo (costituzionale), previsto dall’art. 138 della Costituzione. La consultazione riguarda una legge costituzionale sulla cosiddetta “riforma della giustizia”, intitolata “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.
Come La Gazzetta del Serchio vogliamo mettere a disposizione dei nostri lettori informazioni chiare e verificabili sui contenuti del referendum: non per “dire come votare”, ma per consentire a tutti di capire qual è il quesito e cosa comportano, in concreto, le due possibili scelte.
Il referendum è uno strumento di democrazia diretta: non si tratta di scegliere rappresentanti che poi decideranno al posto nostro, ma di esprimere personalmente una decisione su un tema preciso. Per questo, al di là delle posizioni in campo, è importante andare a votare.
In Italia esistono più tipi di referendum. I due più noti a livello nazionale sono:
• Referendum abrogativo (art. 75 Cost.): serve a cancellare (abrogare) in tutto o in parte una legge già in vigore. Per essere valido richiede il quorum: deve votare la maggioranza degli aventi diritto (oltre alla maggioranza dei voti validi).
• Referendum confermativo/costituzionale (art. 138 Cost.): riguarda una legge costituzionale (modifica della Costituzione) che non entra in vigore se non viene promulgata; può essere sottoposta a voto popolare e non prevede quorum: il risultato vale con qualunque partecipazione, e decide la maggioranza dei voti validi.
Sulla scheda troveremo una domanda che, in sostanza, chiede se approvare oppure no la legge costituzionale sulle “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.
Cosa significa votare:
• SÌ = si conferma la legge costituzionale (e quindi la modifica entra nel percorso per l’entrata in vigore).
• NO = la legge costituzionale non viene approvata e quindi non viene promulgata.
Che cosa cambia se passa la legge: i punti principali (in sintesi)
Dal testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale emergono alcuni capisaldi:
- Carriere distinte per magistrati giudicanti e requirenti
La riforma inserisce in Costituzione il riferimento alle distinte carriere. - Due Consigli superiori della magistratura (due CSM)
Vengono previsti un CSM “giudicante” e un CSM “requirente”, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. - Composizione con meccanismi di sorteggio
Per i due CSM la riforma prevede una composizione che include sorteggio (con una quota da elenchi formati dal Parlamento e una quota tra magistrati, secondo modalità rimesse alla legge). - Nasce l’Alta Corte disciplinare
La giurisdizione disciplinare sui magistrati verrebbe attribuita a una Alta Corte disciplinare, con composizione e funzionamento delineati nel testo costituzionale e demandati poi, per vari aspetti, alla legge. - Norme di adeguamento
È prevista una fase transitoria: le leggi su CSM, ordinamento giudiziario e disciplina dovrebbero essere adeguate entro un anno dall’entrata in vigore della riforma.
Nel documento allegato al nostro approfondimento trovate il dettaglio dei cambiamenti articolo per articolo.
Quando e come si vota
• Domenica 22 marzo: seggi aperti 7:00–23:00
• Lunedì 23 marzo: seggi aperti 7:00–15:00
Ricordiamo inoltre che, trattandosi di referendum ex art. 138, non c’è quorum: decide la maggioranza dei voti validi.
Gli elettori residenti all’estero (AIRE) possono votare per corrispondenza; è prevista anche l’opzione per votare in Italia entro i termini indicati dalle autorità consolari.
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A L L E G A T O
Costituzione della Repubblica Italiana vigente come integrata da quanto previsto dal testo di legge costituzionale (GU n.253 del 30-10-2025) nel caso in cui detto testo di legge riporti la maggioranza dei voti espressi nel prossimo referendum del 22 e 23 marzo 2026.
N.B. In neretto quanto già contenuto negli articoli vigenti della Costituzione, in rosso le variazioni proposte dalla legge costituzionale.
Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.
Art. 104 della Costituzione vigente (SOSTITUITO). La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra 27 professori ordinari di università̀ in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art 104. 1. L’articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 104 – La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. I componenti non possono, finche’ sono in carica, essere iscritti negli albi professionali ne’ far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».
Art. 105 della Costituzione vigente (SOSTITUITO). Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 105: 1. L’articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 105. – Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare. L’Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato. L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio».
Art. 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università̀ in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni, e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà̀ di promuovere l’azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Art. 110. Ferme le competenze di ciascun Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Disposizioni transitorie (previste dalla legge di modifica costituzionale) 1. Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore. 2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.