Riceviamo e pubblichiamo questa riflessione di Filippo Lifodi, professionista socio‑sanitario, sulle dinamiche dell’assistenza informale:
“Nel settore dell’assistenza alla persona esiste una dinamica diffusa e spesso sottovalutata: quella dell’amico, del conoscente o della persona “di fiducia” che, in buona fede, si assume compiti di cura verso individui fragili, non autosufficienti o con difficoltà psichiche e motorie. È una pratica comune, spontanea, nata dalla disponibilità e dal senso di vicinanza. Tuttavia, quando si parla di fragilità, la buona volontà non basta: può trasformarsi in un rischio serio.
La fiducia non sostituisce la competenza. Un amico può offrire compagnia. Un conoscente può dare una mano. Una persona di fiducia può essere presente. Ma quando queste figure iniziano a svolgere attività che comportano intervento fisico sulla persona — sollevare, spostare, aiutare nei movimenti, fare igiene, gestire presidi, affrontare comportamenti complessi — si entra in un ambito che richiede formazione, procedure e responsabilità.
La normativa distingue chiaramente tra compagnia e assistenza diretta. La compagnia è libera. L’assistenza diretta è un atto tecnico. E gli atti tecnici non si improvvisano.
Rischi giuridici: un aspetto spesso ignorato
Quando una persona non qualificata svolge attività tecnico‑assistenziali, può incorrere in responsabilità che non conosce. Il codice penale prevede diverse fattispecie che, in astratto, possono essere integrate:
– Esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.): la norma si applica anche alle attività socio‑sanitarie. Non esiste una versione “specifica”: il reato è unico e riguarda tutte le professioni che richiedono requisiti, formazione o abilitazione. Mobilizzazione, igiene, gestione di presidi o interventi su persone con fragilità psichiche, se svolti senza competenze, possono rientrare nella fattispecie.
- – Lesioni colpose (art. 590 c.p.): riguarda chiunque, anche operatori qualificati. La differenza è che il professionista dispone di formazione, procedure e coperture assicurative che riducono il rischio.
– Omissione di soccorso (art. 593 c.p.): quando la persona non formata non è in grado di gestire una situazione critica.
Il problema della prontezza: riconoscere un’emergenza non è semplice
La persona non formata non ha la prontezza clinica per riconoscere un problema. Può non accorgersi di segnali di aggravamento, sottovalutare sintomi importanti o non comprendere quando è necessario intervenire. In alcuni casi, può attivare i soccorsi in modo improprio, troppo tardi o senza fornire informazioni adeguate, rallentando la gestione dell’emergenza. Non è una colpa: è una conseguenza naturale dell’assenza di formazione.
Fragilità psichiche: la dinamica più delicata
La dinamica dell’amico e del conoscente diventa particolarmente critica nelle fragilità psichiche. Chi non ha formazione non può essere lasciato solo con una persona che potrebbe avere agitazione, disorientamento, crisi comportamentali o reazioni imprevedibili. Non è una questione di fiducia: è una questione di sicurezza.
Una riflessione generale, non legata a episodi
Le dinamiche descritte non derivano da segnalazioni specifiche né da contenuti online: rappresentano fenomeni generali, ben noti nel settore socio‑sanitario e riconosciuti dalla normativa. Si tratta di una riflessione che ha lo stesso valore delle informazioni sui rischi delle cadute, della mobilizzazione, della postura o della gestione delle emergenze: temi universali dell’assistenza alla persona, non collegati a episodi specifici. L’obiettivo è esclusivamente quello di promuovere consapevolezza, sicurezza e prevenzione, affinché l’assistenza alla persona fragile venga gestita con responsabilità e competenza.
Questo contributo non nasce da conoscenze di situazioni specifiche, ma da principi generali di prevenzione e sicurezza validi per tutto il settore socio‑sanitario”.