back to top
Pubblicità
Redazione
ANNO XIVdomenica 20 Settembre 2026
lettera

“Pietro Leopoldo e la Toscana: laboratorio di un Illuminismo pragmatico inedito”

Riceviamo e pubblichiamo questo ricordo di Pietro Leopoldo, riformatore illuminato, nel 260° anniversario del suo insediamento in Toscana a cura di Elio Satti Bravi:

“Nel panorama politico italiano degli ultimi anni, il tema della sicurezza e della giustizia penale occupa uno spazio centrale, spesso affrontato attraverso un linguaggio emergenziale e soluzioni normative orientate più alla percezione del problema che alla sua reale gestione.

Decreti legge, inasprimenti di pena, nuove fattispecie di reato e interventi rapidi sul codice penale rispondono a una domanda immediata di ordine e protezione, ma raramente sono accompagnati da una valutazione sistematica dei loro effetti nel medio e lungo periodo. La legge, in questo contesto, tende a diventare strumento di consenso e comunicazione politica, più che risultato di un’analisi approfondita della realtà sociale.

È proprio in questo scenario che l’esperienza di Pietro Leopoldo di Asburgo-Lorena si rivela sorprendentemente attuale per l’Italia di oggi. Nel suo governo della Toscana, la funzione legislativa non fu mai concepita come risposta emotiva a episodi di cronaca o come affermazione identitaria del potere, ma come esito di un processo di osservazione concreta del territorio, delle istituzioni e dei comportamenti sociali.

Prima di riformare radicalmente il diritto penale, Pietro Leopoldo sperimentò, verificò, attenuò gradualmente le pene e ne osservò gli effetti, dimostrando una concezione della politica fondata sulla responsabilabilità delle decisioni e non sulla loro spendibilità immediata.

Il Codice Leopoldino del 1786, con l’abolizione della tortura e della pena di morte, offre un termine di confronto diretto con il dibattito italiano contemporaneo sul rapporto tra severità della pena e sicurezza collettiva.

In un Paese in cui il ricorso all’inasprimento sanzionatorio viene spesso presentato come risposta automatica all’aumento della criminalità o al disagio sociale, Pietro Leopoldo mostra come pene più dure non coincidano necessariamente con pene più efficaci. La sua riforma nasce dalla consapevolezza che la certezza del diritto, la proporzionalità delle sanzioni e la funzionalità sociale della pena sono strumenti ben più solidi di controllo rispetto alla repressione simbolica.

Rileggere oggi il modello leopoldino significa interrogarsi sulle modalità con cui in Italia vengono costruite le politiche pubbliche: riforme strutturali o interventi frammentari? Norme pensate per incidere sulla realtà o provvedimenti concepiti per rispondere all’urgenza mediatica? In un contesto segnato da sfiducia nelle istituzioni, sovraffollamento carcerario e difficoltà nel garantire l’effettività delle pene, l’esperienza toscana del Settecento invita a ripensare il ruolo del legislatore come osservatore responsabile della società, capace di distinguere tra consenso immediato e utilità pubblica.

Il parallelismo con l’Italia contemporanea non è forzato: come allora, anche oggi la qualità della legislazione misura la qualità della democrazia. Pietro Leopoldo insegna che governare non significa rincorrere l’emergenza o assecondare l’ideologia dominante, ma assumersi il rischio politico di leggi fondate sulla realtà, anche quando esse non producono consenso immediato. Una lezione che, a distanza di oltre due secoli, resta aperta e profondamente attuale.

Nel panorama delle monarchie europee del Settecento, Pietro Leopoldo d’Asburgo-Lorena rappresenta una figura singolare: riformatore tenace, amministratore attento, sovrano che concepì il potere non come ornamento dinastico ma come funzione civile. Il suo governo in Toscana (1765–1790) fu un laboratorio di sperimentazione politica e sociale, nel quale le idee dell’Illuminismo non vennero semplicemente proclamate, ma tradotte in pratica in un territorio concreto.

Lungi dall’essere un principe filosofo nel senso retorico del termine, Pietro Leopoldo si dimostrò un sovrano che ascolta, osserva e modifica le strutture statali secondo criteri di utilità pubblica.

Al centro di tale trasformazione vi è la riforma del diritto penale culminata nel Codice Leopoldino del 1786[1], che abolì la tortura e la pena di morte, primo caso al mondo a sancire tale scelta in modo sistematico. Questa decisione, lungi dall’essere un atto dettato da sentimentalismo umanitario, si fonda su una consapevolezza giuridica matura: la pena, per essere giusta ed efficace, deve prevenire, non vendicare. Pietro Leopoldo osserva il funzionamento dei tribunali, analizza gli effetti delle sanzioni, verifica sul territorio l’impatto di editti provvisori. La sua visione non nasce da un dogma astratto: viene costruita lentamente, come egli stesso dichiara nel preambolo del Codice, dopo anni di “sperimentazioni”, di mitigazione graduale delle pene e di osservazione dei loro effetti[2].

La monarchia illuminata non è, per lui, l’esibizione ideale della ragione, ma il lavoro sistematico della ragione dentro la realtà.

L’influsso di Cesare Beccaria[3] è evidente e dichiarato, ma non pedissequamente imitato. Se nel Dei delitti e delle pene la pena capitale è giudicata inutile e contraria al patto sociale, nel Codice leopoldino essa viene abolita perché inefficace: incapace di produrre deterrenza stabile, capace anzi di generare compassione e dunque di indebolire il rispetto della legge.

La giustizia che il granduca mette in atto assume i contorni di un’architettura razionale: pene proporzionate, certezza della loro applicazione, rapidità dei processi, utilità sociale della sanzione. Da qui la centralità dei lavori pubblici, intesi come strumento di esempio costante e come possibilità di recuperare alla società un cittadino “utile e corretto”. L’umanità della pena non è un dono del sovrano, ma un principio di ordine politico: la società è difesa meglio quando non elimina i suoi membri ma li reintegra.

Questa visione colloca Pietro Leopoldo in una posizione singolare rispetto ai grandi assolutismi illuminati del suo tempo[4]. Federico II di Prussia o Caterina II di Russia potevano mostrare inclinazioni riformatrici, ma spesso restavano imprigionati nella ragion di Stato o negli equilibri con aristocrazia e ceto militare. In Toscana, invece, il riformismo si tradusse in un attacco diretto alle strutture di potere: riduzione dei privilegi delle istituzioni ecclesiastiche, soppressione di ordini improduttivi, revisione della fiscalità.

 La modernizzazione non avviene solo nel linguaggio della giustizia, ma nella trasformazione dell’economia e dell’amministrazione, segno di un sovrano che percepisce lo Stato come organismo unitario, non come somma di feudi e prerogative.

Ciò non significa che il progetto fosse privo di tensioni. Il Codice del 1786 rimane documento di un tempo di transizione: accanto alle innovazioni compaiono pene spettacolari tipiche dell’Antico Regime, a testimonianza di sensibilità sociali ancora non superate. E soprattutto, l’opera del granduca si rivela fragile dal punto di vista politico: con la sua partenza per Vienna e la successione al trono imperiale, la pena di morte viene reintrodotta nel Granducato nel 1790 dal successore Leopoldo II. La Rivoluzione francese, i timori del disordine e l’instabilità del quadro europeo rendono più difficile sostenere quella scelta radicale. Ma proprio questa oscillazione mostra la portata storica del gesto leopoldino: non una curiosità episodica, bensì un’anticipazione di ciò che altri Stati europei impiegheranno decenni per assimilare.

L’eredità di Pietro Leopoldo, dunque, non si misura soltanto nell’atto giuridico del 1786, ma nella concezione della sovranità che esso sottende. La legge penale non è strumento di dominio né di vendetta, bensì meccanismo razionale di tutela della comunità, fondato sulla previsione, la proporzione e la dignità dei cittadini. In questo senso la Toscana non fu solo il primo Stato ad abolire la pena di morte: fu il primo ad affermare che l’ordine pubblico non nasce dal terrore, ma dalla fiducia nella giustizia e nella responsabilità del potere.

L’eredità più profonda di Pietro Leopoldo non è solo giuridica, ma civile: mostra come la politica possa servire la dignità umana attraverso il rigore della ragione e la prudenza dell’esperienza. Le sue riforme non furono un episodio isolato, ma un passaggio decisivo nella storia europea dei diritti, capace di anticipare logiche che oggi consideriamo fondamenti dello Stato moderno. È proprio per questo motivo che la Toscana, consapevole del valore universale di quella scelta compiuta nel 1786, celebra ogni 30 novembre la Festa della Toscana: una ricorrenza nata per ricordare il giorno in cui, per la prima volta nella storia, uno Stato abolì la pena di morte. In quella data la regione non onora soltanto un atto legislativo, ma riafferma un’identità civile ispirata a quel laboratorio illuminista e pragmatico che Pietro Leopoldo D’Asburgo-Lorena seppe creare, e che ancora oggi continua a definire la sua memoria pubblica.


[1] Si riporta l’art 51 del codice leopoldino del 1786:

LI. Abbiamo veduto con orrore con quanta facilità nella passata legislazione era decretata la pena di morte per delitti ancor non gravi, ed avendo considerato che l’oggetto della pena deve essere la soddisfazione al privato ed al pubblico danno, la correzione del reo, figlio anche esso della società e dello Stato, della di cui emenda non può mai disperarsi, la sicurezza, nei rei dei più gravi ed atroci delitti, che non restino in libertà di commetterne altri, e finalmente il pubblico esempio che il governo nella punizione dei delitti, e nel servire agli oggetti ai quali questa unicamente è diretta, è tenuto sempre a valersi dei mezzi più efficaci col minor male possibile al reo, che tale efficacia, e moderazione insieme si ottiene più che con la pena di morte, con la pena dei lavori pubblici, i quali servono di un esempio continuato, e non di un momentaneo terrore che spesso degenera in compassione, e tolgono la possibilità̀ di commettere nuovi delitti, e non la possibile speranza di veder tornare alla società un cittadino utile e corretto; avendo altresì̀ considerato che una ben diversa legislazione potesse più convenire alla maggior dolcezza, e docilità̀ di costumi del presente secolo, e specialmente nel popolo toscano, siamo venuti nella determinazione di abolire come abbiamo abolito con la presente legge per sempre la pena di morte contro qualunque reo […] di qualsivoglia delitto dichiarato capitale dalle leggi fin qui promulgate, le quali tutte vogliamo in questa parte cessate ed abolite.

(Fonte: La legge toscana del 1786, in Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, a cura di Franco Venturi, Einaudi, Torino 1994, pp. 273-274.)

[2] La dichiarazione di Pietro Leopoldo nel preambolo del codice leopoldino:

Fino dal nostro avvenimento al trono di Toscana riguardammo come uno dei nostri principali doveri l’esame e la riforma della legislazione criminale, ed avendola ben presto riconosciuta troppo severa, e derivata da massime stabilite nei tempi meno felici dell’Impero Romano, o nelle turbolenze dell’anarchia dei bassi tempi, e specialmente non adattata al dolce e mansueto carattere della nazione, procurammo provvisionalmente temperarne il rigore con istruzioni ed ordini ai nostri tribunali, e con particolari editti con i quali vennero abolite le pene di morte, la tortura, e le pene immoderate e non proporzionate alle trasgressioni ed alle contravvenzioni alle leggi fiscali finché non ci fossimo posti in grado, mediante un serio e maturo esame, e col soccorso dell’esperimento di tali nuove disposizioni di riformare intieramente detta legislazione.

Con la più grande soddisfazione del nostro paterno cuore abbiamo finalmente riconosciuto che la mitigazione delle pene, congiunta con la più esatta vigilanza per prevenire le ree azioni, e mediante la celere spedizione dei processi, e la prontezza e sicurezza della pena dei veri delinquenti, in vece di accrescere il numero dei delitti ha considerabilmente diminuiti i più comuni, e resi quasi inauditi gli atroci, e quindi siamo venuti nella determinazione di non più lungamente differire la riforma della legislazione criminale, con la quale, abolita per massima costante la pena di morte, come non necessaria per il fine propostosi dalla società nella punizione dei rei, eliminato affatto l’uso della tortura, la confiscazione dei beni dei delinquenti come tendente per la massima parte al danno delle

loro innocenti famiglie che non hanno complicità nel delitto, e sbandita dalla legislazione la moltiplicazione dei delitti impropriamente detti di lesa maestà, con raffinamento di crudeltà inventati in tempi perversi, e fissando le pene proporzionate ai delitti, ma inevitabili nei rispettivi casi, ci siamo determinato a ordinare con la pienezza della nostra suprema autorità̀ quanto appresso”.

(Fonte: La legge toscana del 1786, in Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, a cura di Franco Venturi, Einaudi, Torino 1994, pp. 258-259)

[3] Si veda: Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, a cura di Franco Venturi, Torino, Einaudi, 1994

[4] Si veda: Franco Venturi, Settecento riformatore, 2 voll., Einaudi, 1969–1990.

Dalla homepage

Le ultime lettere inviate